Lo statuto

STATUTO NAZIONALE

ASSOREM

Associazione Italia Reti Energia per la mobilità

Art. 1

Composizione e sede

L’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità, ASSOREM, ha sede in Roma, Via Nazionale n. 60 – 00184.

ASSOREM è la Federazione di categoria, promossa e organizzata sindacalmente da Confesercenti, che opera in rappresentanza dei titolari/proprietari di impianti della distribuzione dei carburanti.

L’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità è strutturata in aree di settore, “RETE” ed “EXTRARETE”. Le aree di settore sono mere articolazioni interne dell’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità, sprovviste di autonomia politica e sindacale.

ASSOREM si colloca, dal punto di vista organizzativo, nell’ambito dell’apposita macroarea istituita ai sensi dello Statuto e del regolamento di attuazione nazionale della Confesercenti e si articola, a livello territoriale, in:

– ASSOREM Regionali;

– ASSOREM Provinciali.

ASSOREM è una organizzazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 2

Scopi

ASSOREM:

  • tutela gli interessi degli associati e le esigenze della categoria dei proprietari/titolari di impianti della distribuzione dei carburanti, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;
  • promuove e sostiene l’attività sindacale dei soggetti rappresentati;
  • indirizza e coordina le iniziative e le attività delle imprese aderenti;
  • assicura, in accordo con la Confesercenti, la rappresentanza delle imprese associate negli organismi pubblici e privati;
  • firma i contratti e gli accordi di settore, d’intesa con la Confesercenti, a livello nazionale/regionale;
  • promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società nonché di specifici organismi aventi lo scopo di sostegno imprenditoriale, di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
  • sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell’interesse delle imprese rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 3

Sistema elettorale

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo i sistemi che seguono:

a) Per l’elezione del Presidente Nazionale:

– viene, in ogni caso, eletto dall’Assemblea Nazionale in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;

– il voto è a scrutinio segreto;

– in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all’elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati:

  • da almeno 3 organizzazioni regionali;
  • ovvero 15 organizzazioni provinciali;
  • ovvero dal 20% dei componenti dell’Assemblea Nazionale.

b) La Presidenza Nazionale viene eletta dalla Assemblea con votazione palese ed è formata da almeno il 70% di imprenditori;

c) La Giunta Nazionale e il/i Vice Presidente/i sono eletti, con votazione palese, dalla Presidenza Nazionale.

L’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità e le articolazioni territoriali della Federazione effettuano le proprie Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Resta ferma la possibilità, per le Federazioni Provinciali, di adottare sistemi elettorali semplificati, con garanzia dei princìpi di democrazia e trasparenza.

Art. 4

Requisiti di ammissione

Sono associati di ASSOREM, Associazione Italia Reti Energia per la mobilità, gli associati Confesercenti che operano nel settore delle risorse energetiche, della mobilità, e distribuzione dei carburanti e delle energie alterative, in regola con le norme in tema di requisiti di ammissione, contribuzione e rispetto dei doveri dell’associato all’uopo previste dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Per le disposizioni disciplinari si fa espresso rinvio alle pertinenti norme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di attuazione nazionali della Confesercenti.

Possono chiedere di aderire ad ASSOREM altre organizzazioni di soggetti di cui all’art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto dell’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità e della Confesercenti.

L’ammissione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi dell’Associazione, nell’ambito degli scopi di quest’ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale Confesercenti.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con l’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità, di intesa con la Confesercenti Nazionale.

Art. 5

Organi e durata

Sono organi dell’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità:

a) l’Assemblea;

b) la Presidenza;

c) la Giunta;

d) il Presidente;

Le cariche ricoperte in relazione a detti organi hanno la durata di quattro anni.

Art. 6

Assemblea Nazionale

L’Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale della Federazione.

È costituita dal Presidente, dai VicePresidenti e dagli imprenditori e dirigenti rappresentanti delle organizzazioni territoriali, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa.

Il membro dell’Assemblea che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell’Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica.

L’Assemblea sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell’organizzazione di appartenenza. L’Assemblea può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni all’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l’Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L’Assemblea:

– fissa le direttive per l’attuazione della politica associativa;

– approva le modifiche dello Statuto;

– valuta l’attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;

– valuta e controlla l’operato degli organi;

– decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno. Essa è convocata dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l’Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.

Art. 7

Assemblea in sede elettiva

Alla scadenza di ogni quadriennio, l’Assemblea è costituita, nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell’Assemblea in sede Elettiva implica che ogni organizzazione territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell’organo stesso.

L’Assemblea in sede elettiva:

– elegge il Presidente, coinvolgendo l’Organizzazione confederale nazionale;

– elegge la Presidenza, che deve essere composta dai rappresentanti delle organizzazioni territoriali;

– esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;

– delibera, d’intesa con la Confesercenti Nazionale, lo scioglimento della Federazione, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell’Assemblea.

Art. 8

Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall’Assemblea.

La Presidenza è convocata dal Presidente.

Nell’ipotesi in cui 1/4 dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Nazionale.

Art. 9

Funzioni della Presidenza

La Presidenza Nazionale:

  • elegge, nel suo seno, i vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
  • elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il Presidente,

in tale indicazione, garantisce un’adeguata presenza dei responsabili dei

territori;

  • controlla l’attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte;
  • può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi.

Art. 10

Giunta Nazionale

La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione.

E’ composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri membri. La Giunta è convocata dal Presidente.

La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.

Le delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Nazionale.

Art. 11

Funzioni della Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale:

  • approva le deleghe da attribuire ai Vice Presidenti;
  • nomina e revoca, di intesa con la Confesercenti, i rappresentanti della

Federazione negli enti a carattere nazionale e internazionale;

  • attua le delibere della Presidenza e dell’Assemblea Nazionale;
  • coordina e verifica le attività delle organizzazioni territoriali;
  • esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 12

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante di ASSOREM, Associazione Italia Reti Energia per la mobilità, e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento.

Ha la responsabilità politica della Federazione.

Sottoscrive, in nome e per conto della Federazione, ogni atto di natura negoziale.

Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea, la Presidenza e la Giunta.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ai Vice Presidenti o a un membro della Presidenza o della Giunta.

Spettano al Presidente o ad un suo delegato i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione.

Art. 13

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Federazione.

Il Vice Presidente può, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente su ambiti particolari di attività.

Art. 14

Rappresentanza, fondo comune e responsabilità per le obbligazioni

L’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità, a livello nazionale, regionale e provinciale, ha esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non gode di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

Il fondo dell’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità è costituito unicamente dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

L’assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte dell’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità necessita dell’autorizzazione dei responsabili legali di Confesercenti Nazionale. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

Art. 15

Principi e Regole

I titolari delle cariche, ad ogni livello territoriale, si impegnano al rispetto del Codice Etico.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall’organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.

Art. 16

Incompatibilità

Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Federazione sono incompatibili con l’assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L’assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L’eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

Art. 17

Trasparenza

Il Presidente Nazionale ha facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale, ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 18

Tutela del nome

Nel caso in cui il nome ed il logo dell’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità vengano utilizzati da organizzazioni estranee, l’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità Nazionale, di intesa con la Confesercenti, deve intraprendere le necessarie azioni di tutela.

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dall’Associazione Italia Reti Energia per la mobilità secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 19

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 20

Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.